PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche).

      1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 180-ter. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi.
      2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
      3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
      4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni

 

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dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
      5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 2.
(Riproduzione privata ad uso personale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».

      2. Dopo l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente articolo:

      «Art. 71-octies. 1) - 1. Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.
      2. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi aventi causa.

 

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      3. La quota di compensi prevista dall'articolo 71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190».

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:

          a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, ai sensi dell'articolo 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi d'autorizzazione previsti agli articoli 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          c) i parametri in base ai quali si identifica la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative l'intenzione di valersi della facoltà prevista all'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge e i limiti entro i quali la stessa può essere esercitata;

 

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          e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi di questi ultimi;

          f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).

      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative stipulano con le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori gli accordi con i quali si rendono disponibili le licenze quadro necessarie, ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per autorizzare le persone fisiche che aderiscono a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.
      3. L'entità dei corrispettivi previsti per l'autorizzazione di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.